Ogni cittadino pugliese avrà la possibilità di esprimere una o due preferenze per candidati della lista votata, purché i candidati non siano dello stesso sesso.
Approvazione della Doppia Preferenza di Genere
Il Consiglio regionale della Puglia ha dato il consenso alla doppia preferenza di genere, con un voto che ha visto 28 favorevoli e 9 contrari (Emiliano, Amati, Leo, Mazzarano, Laricchia, Galante, Casili, Barone e Di Bari). Questa decisione sanziona la modifica della legge elettorale regionale.
Regole per l’Espressione dei Voti di Preferenza
Con l’entrata in vigore dell’unico articolo approvato, è stato stabilito che ogni elettore potrà esprimere uno o due voti di preferenza per candidati presenti nella lista scelta, scrivendo il cognome o il nome e il cognome sulle righe predisposte accanto al simbolo della lista. Qualora l’elettore decidesse di esprimere entrambe le preferenze, queste dovranno necessariamente appartenere a candidati di sesso diverso; in caso contrario, la seconda preferenza risulterà nulla.
Modifica dell’Articolo 7 della Legge Elettorale
L’articolo 7 della legge numero 2 del 2005, relativo alla scheda elettorale, è stato interamente riformulato. Con un emendamento presentato dai capigruppo Campo (Pd) e Conserva (Lega), è stata sostituita la formulazione originale della proposta di legge già passata nella VII Commissione, che integrava il tema della doppia preferenza di genere, introdotta precedentemente a livello statale nel 2020. Questa normativa stabiliva che nel caso di due preferenze riferite a candidati dello stesso sesso, la seconda sarebbe stata annullata. Inoltre, prevedeva che all’interno delle liste per il Consiglio regionale, la rappresentanza di candidati dello stesso sesso non potesse superare il 60% del totale, pena la non ammissibilità della lista.
Normativa per la Composizione delle Liste dei Candidati
Rimane invariata la normativa sulla composizione delle liste, necessaria per garantire la rappresentanza paritaria dei sessi. In ogni lista, la presenza di uno dei due sessi non deve superare il 60% del totale; l’inosservanza di questa regola comporterà una sanzione economica durante la prima annualità di distribuzione dei contributi ai gruppi consiliari.
Dibattito e Controversie
Durante il dibattito è emerso che i voti contrari derivavano dall’opposizione alla rimozione dall’ultimo testo esaminato in Aula della clausola che prevedeva l’inammissibilità delle liste qualora non rispettassero l’equilibrio di genere nella loro composizione.
