Espressione di preoccupazione da parte dell’Anci Puglia
In una comunicazione firmata dalla presidente Pascazio e dai vicepresidenti, l’Associazione dei Comuni pugliesi ha di nuovo manifestato le proprie riserve riguardo la legittimità dell’emendamento approvato dal Consiglio regionale con l’ultima legge di bilancio, giudicandolo “incompatibile con i principi stabiliti dalla Costituzione e dannoso per il diritto all’elettorato passivo”.
Richiesta di intervento al Governo
L’Anci Puglia si è rivolta al Governo con richiesta di impugnazione dell’articolo 219 della legge regionale n.42/2024. In una nota firmata dalla presidente Fiorenza Pascazio e dai vicepresidenti dell’associazione, viene sollecitato un intervento della Presidente del Consiglio Giorgia Meloni e del Ministero dell’Interno, affinché venga dichiarata l’incostituzionalità della norma riguardante l’incandidabilità dei sindaci, approvata recentemente. L’articolo 291, in particolare, è ritenuto “incompatibile con i principi della Costituzione e lesivo del diritto all’elettorato passivo”.
Posizione del Ministero dell’Interno
Nella nota si sottolinea che l’Anci Puglia ha accolto positivamente la posizione espressa dal Ministero dell’Interno, il quale ha messo in evidenza il profilo di incostituzionalità dell’emendamento. Il Ministero ha evidenziato le problematiche legate all’articolo 219, individuandolo come in contrasto con i principi stabiliti dalla legge n. 165/2014 e definendone l’evidente “irragionevolezza”.
Dettagli dell’emendamento contestato
La norma stabilisce un termine di 180 giorni per le dimissioni dei sindaci, da computarsi dal compimento del mandato di cinque anni, al fine di poter concorrere alle elezioni per il Consiglio regionale. In caso di scioglimento anticipato del Consiglio, se questo avviene prima dell’ultimo semestre del quinquennio, le dimissioni devono avvenire entro sette giorni dalla data di scioglimento. Questa disposizione è stata definita ‘anti-sindaci’, in quanto di fatto ostacola la candidatura dei primi cittadini alle elezioni regionali.
Preoccupazioni espresse dall’ANCI Puglia
Fin dall’adozione dell’emendamento, l’ANCI Puglia ha manifestato la propria preoccupazione riguardo alla legittimità della norma, ribadendo la necessità di garantire ai sindaci pari opportunità nell’accesso alle cariche elettive senza alcuna forma di discriminazione. A parere dell’associazione, questa regolamentazione costituisce un ostacolo ingiustificato alla partecipazione democratica, privo di base giuridica, e limita la possibilità dei sindaci di completare il proprio mandato e di candidarsi alle elezioni regionali.
Nonostante i ripetuti appelli e il supporto trasversale per la revisione della norma, il Consiglio regionale della Puglia non ha ancora intrapreso alcuna azione correttiva. Nel frattempo, sono state intraprese numerose iniziative, comprese azioni legali da parte di sindaci di differenti orientamenti politici, per opporsi a questa norma. In tale contesto, l’ANCI Puglia sottolinea l’urgenza di un intervento risolutivo da parte delle autorità competenti, affinché sia garantito il rispetto del principio di uguaglianza costituzionale e il diritto all’elettorato passivo di ogni cittadino pugliese.
Richiesta di azione urgente
Pertanto, “l’Associazione dei Comuni pugliesi fa appello per un intervento immediato volto a risolvere le problematiche giuridiche e procedurali insorte a seguito dell’introduzione della norma regionale, tenendo conto dell’incertezza riguardo la data delle elezioni regionali”. A questo proposito, è stata richiesta alla Presidenza del Consiglio dei Ministri di intraprendere un ricorso diretto ai sensi dell’art. 31, commi 2, 3 e 4, della legge n. 87/1953, per la dichiarazione di illegittimità costituzionale dell’art. 6, comma 2, della legge regionale n. 2/2005, così come modificato dall’art. 219 della legge n. 42/2024, pubblicata sul BURP della Regione Puglia il 31 dicembre 2024. Il ricorso dovrebbe essere presentato entro 60 giorni dalla data di pubblicazione, secondo quanto stabilito dall’art. 127 della Costituzione e dall’art. 31 della legge n. 87/1953, richiedendo anche la sospensione degli effetti della norma, come previsto dall’art. 35 della medesima legge.
