Il parere del presidente della Regione riguardo alla sentenza della Corte costituzionale pubblicata oggi: “Accettate le osservazioni presentate dalle Regioni”
“Oggi la Corte costituzionale ha reso nota la sua decisione riguardo la “legge Calderoli” (sent. n. 192/2024), confermando e rafforzando il severo giudizio già emerso dal comunicato del 14 novembre scorso. Si può affermare con certezza che dalle affermazioni contenute nella sentenza emerge un sostanziale annientamento del corpo della “legge Calderoli”. Le osservazioni presentate dalle Regioni ricorrenti, in particolare dalla Regione Puglia, sono state ampiamente accolte. Dove invece sono state rigettate, ciò è avvenuto solo perché la Corte ha fornito un’interpretazione orientata dalla Costituzione delle norme rimaste in piedi”. Così, con una dichiarazione, il presidente della Regione, Michele Emiliano, commenta la sentenza della Corte costituzionale pubblicata oggi riguardante la legge sulla così detta autonomia differenziata.
Un’analisi approfondita della sentenza
“Questa sentenza – continua Emiliano – non si limita a trattare esclusivamente la questione del processo di autonomia differenziata delle Regioni a statuto ordinario, ma va molto oltre, rileggendo in maniera globale l’intero Titolo V della Costituzione e delineando i principi fondamentali del regionalismo italiano, in cui spiccano i valori di solidarietà e sussidiarietà. L’art. 116, terzo comma, della Costituzione deve essere letto alla luce di queste indicazioni. La sentenza sottolinea le basi di solidarietà e cooperazione del nostro regionalismo, ponendo l’accento sulla complessità delle sue componenti, sia materiali che istituzionali, che «spetta esclusivamente al Parlamento di armonizzare». Inoltre, evidenzia il legame intrinseco tra i diritti costituzionali e il regime delle autonomie: «l’assegnazione a differenti regioni di funzioni pubbliche che implicano prestazioni per i cittadini, fondamentali per garantire i loro diritti civili e sociali, può generare conseguenze variabili in termini di equità e riflette diverse interpretazioni di questo concetto». Pertanto, «c’è un compromesso tra autonomia regionale e uguaglianza nell’accesso ai diritti, per cui è fondamentale giungere a un punto di equilibrio ragionevole, attraverso un’assegnazione adeguata delle funzioni e meccanismi correttivi efficaci per affrontare le disparità, evitandone effetti negativi sul piano delle disuguaglianze”.
Limiti e possibilità di devoluzione delle funzioni
Viene lanciato un chiaro monito: non è consentito trasferire alle Regioni richiedenti la differenziazione interi ambiti o blocchi di materie, poiché il conferimento può riguardare esclusivamente singole funzioni. Ci sono settori particolarmente sensibili per cui il trasferimento di funzioni è generalmente difficile da giustificare in base al principio di sussidiarietà. A tal proposito, il testo citava, in ordine, ambiti quali: commercio estero, tutela ambientale, produzione, trasporto e distribuzione energetica su scala nazionale, porti e aeroporti civili, grandi reti di trasporto e navigazione, professioni, ordinamento delle comunicazioni e normative generali per l’istruzione. Per le funzioni relative a queste aree delicate, è necessaria una giustificazione accurata delle motivazioni per il trasferimento, mentre la Corte ha promesso di effettuare un “scrutinio” rigoroso di costituzionalità su future leggi di differenziazione. Anche per tutte le altre funzioni, però, è cruciale un’istruttoria minuziosa, in grado di chiarire sia le necessità regionali sia la mancanza di pregiudizi per l’unità nazionale e per i diritti di tutti i cittadini italiani. La Corte ribadisce, altresì, che i livelli “essenziali” delle prestazioni non sono semplici minimi, ma devono rappresentare il contenuto imprescindibile dei diritti da cui dipendono, e che tale definizione è una premessa necessaria per attivare il processo di differenziazione. Riguardo agli aspetti finanziari, la sentenza specifica che è indispensabile che le risorse necessarie per esercitare le funzioni eventualmente trasferite «siano individuate secondo un criterio che consideri la gestione efficiente. Questo criterio, in linea di principio, esclude l’appello alla spesa storica per il finanziamento delle funzioni trasferite, richiedendo l’eliminazione di inefficienze esistenti e costituendo il parametro per valutare oggettivamente se la devoluzione consenta una migliore allocazione delle funzioni in questione, assicurando l’efficienza, un aspetto significativo del principio di sussidiarietà”.
Le responsabilità economiche delle Regioni
“La sentenza, accogliendo una specifica osservazione della Regione Puglia – sottolinea ancora Emiliano – considera ingiustificabile un meccanismo che permetta alle Regioni beneficiarie della devoluzione di ottenere sempre le risorse necessarie per coprire i costi derivanti dall’assegnazione delle nuove funzioni, attraverso una sorta di “paracadute” finanziario annuale a carico dello Stato. «È dunque giusto che, qualora una regione richieda ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia rispetto alle altre regioni ordinarie, assuma responsabilità anche di tipo finanziario per le risorse che l’intesa e le leggi rinforzate identificano come modalità di finanziamento delle funzioni attribuite». Infine, le Regioni che beneficiano della differenziazione non possono considerarsi esonerate dal principio di equilibro di bilancio e dagli obblighi di solidarietà relativi al raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica”.
